Affitti brevi, no al «self check-in»: torna obbligo identificazione di persona (anche in video)

di solobuonumore

Affitti brevi, no al «self check-in»: torna obbligo identificazione di persona (anche in video)

Il Consiglio di Stato ha ribaltato le decisioni del Tar del Lazio della scorsa primavera sul riconoscimento de visu per tutti i clienti dei B&B e per gli affitti brevi in generale, e non solo.

Torna in vigore dunque l’obbligo per i gestori di tutte le strutture ricettive, incluse quelle destinate alle locazioni brevi, oltre a ricevere il documento d’identità dell’ospite e a trasmetterlo all’autorità di pubblica sicurezza, di effettuare il riconoscimento dei clienti, verificando di persona la corrispondenza tra il titolare del documento e l’effettivo ospite della struttura.

La querelle giudiziaria era nata da una circolare del 18 novembre 2024, del capo della Polizia, nella veste di direttore generale della pubblica sicurezza del Viminale, alla luce della intensificazione del fenomeno delle «locazioni brevi» su tutto il territorio nazionale e legata anche ai numerosi eventi politici, culturali e religiosi e ovviamente della delicatezza del momento storico a livello internazionale. Circolare che era stata inviata a tutti i prefetti e questori per confermare l’obbligo, previsto dall’art. 109 Tulps, a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia di verificare l’identità degli ospiti, mediante appunto verifica de visu, della corrispondenza tra le persone alloggiate e i documenti forniti, comunicandola alla questura territorialmente competente, secondo le modalità indicate dal decreto del Viminale del 2012, «al fine di prevenire rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica in relazione all’eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche».

Nello scorso mese di maggio, il Tar del Lazio aveva annullato tale circolare, su ricorso dei federazioni e associazioni del settore, affermando in pratica che il check-in andasse bene anche da remoto.

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